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Statuto — Axelera ETS

Statuto

dell’Associazione AXELERA ETS.

Art. 1 — Sede

L’Associazione ha sede in Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 — Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: (cfr. art 5 CTS)

  • organizzazione, promozione, comunicazione e divulgazione di eventi a carattere informativo su scienze, tecnologie e umanesimo;
  • attività educativa, formativa e progettuale rivolte ai propri associati ed eventualmente in collaborazione con soggetti esterni;
  • attività di rappresentanza e partecipazione ad eventi a carattere accademico, istituzionale, imprenditoriale e diplomatico.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (cfr. art. 6 CTS)

  • supporto di soggetti meritevoli, nei loro progetti di innovazione e di imprenditorialità con sostegno materiale e sostanziale;
  • attività di mentoring incubazione e supporto ai progetti di start up nei temi di interesse della associazione e detenzione di partecipazione in dette start up;
  • attività di networking;
  • attività di Advocacy presso uffici studi enti e istituzioni anche governative sui temi legati alla tecnologia alle scienze e all’innovazione digitale.

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 — Associati

Il termine associati indica le persone, sia fisiche che giuridiche, che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

Si individuano specifiche categorie di associati in funzione delle proprie caratteristiche:

Socio onorario (colui che per meriti o per aver prestato servizi di particolare importanza all’associazione. Non è dovuto il pagamento della quota associativa);

Socio Sostenitore (coloro i quali sostengono l’Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative e presentano la richiesta di essere associati. Per tale categoria di Soci non è previsto il versamento della quota associativa);

Socio effettivo (colui che ha presentato richiesta di essere associato e, in regola con il pagamento della quota associativa, la stessa è stata approvata dal consiglio);

Socio Fondatore è colui che, in regola col pagamento della quota associativa, ha partecipato all’attuale momento rinnovativo di Axelera.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 4 — Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 — Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6 — Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 7 — Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati

b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo

c) il Presidente, eletto dal consiglio direttivo

d) l’Organo di Controllo

Art. 8 — Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L’assemblea degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
  • approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale)
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali,
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo dello Statuto,
  • approva i regolamenti,
  • delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell’Associazione,
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 7 giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi. (data delibera di ammissione). Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe, ovvero 5 deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Consiglio Direttivo, in mancanza dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti o auditori, di persone non associate.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 — Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio:

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli associati,
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati,
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale,
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione,
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l’impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione,
  • determinare eventuali diverse categorie di soci e le relative quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni,
  • Consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate,
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimenti di singoli atti,
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi,
  • tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, consentendone l’esame da parte degli associati.
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.
  • il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 19 determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata.

Sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale,
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri il loro posto spetta ai primi dei non eletti, in mancanza provvede l’assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica per il medesimo periodo di carica dei consiglieri sostituiti.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio decade e l’assemblea provvede alla nomina di un nuovo consiglio.

In tal caso il Consiglio resta in carica sino alla sua sostituzione per la gestione ordinaria.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a 3 riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 10 — Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11 — l’Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di 3 membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell’apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l’Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l’organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 — Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 13 — Patrimonio dell’Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite il Consiglio Direttivo o in caso di sua inerzia l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Laddove si pervenisse al riconoscimento della personalità giuridica, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14 — Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Laddove l’associazione formalizzasse l’iscrizione al RUNTS, il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 — Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore. (cfr. art. 9 CTS)

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